La radice del garantismo, che nella Costituzione trionfa come valore contro il giustizialismo e il carcerismo disumano e diseducante , è nella Bastiglia presa. Come anche lo sono la solidarietà-fraternité e il dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, non a torto giudicato da Augusto Barbera una «fattispecie aperta e non chiusa»: una fattispecie capace di accogliere, mentre nascono, diritti e doveri che sono costituzionali sebbene non previsti in maniera nominata dalla Costituzione e che tutela costituzionale meritano e che nessuna legge costituzionale può violare perché violandoli legge costituzionale non sarebbe, sarebbe una legge viziata da nullità e da inesistenza, sarebbe la legge di un cominciante colpo di Stato.
Badi allora il Csm a scegliere, per il posto lasciato da Bruti Liberati, un magistrato che il concetto e la norma della solidarietà abbia eletto a sue guide fin dall’inizio della carriera. In quanto concetto e norma del diritto costituzionale che all’«inter-esse», all’«essere tra», sono rivolti. E non all’interesse di un’accusa pubblica che a volte sembra comportarsi come un avvocato, la sua parzialità sfiorando la partigianeria contro l’avvocato e contro l’imputato e persino contro il terzo magistrato giudicante. Perciò sto ancora con Nicola Gratteri, senza alcun dubbio magistrato alla solidarietà della Costituzione punto su punto fedele.
Nell’ultima votazione del Parlamento in seduta comune, per la nomina dei tre mancanti giudici della Corte Costituzionale, mi è sembrato che non sia ancora prevalsa la solidarietà della Costituzione come «inter-esse». Interessi spiccioli mi è sembrato siano prevalsi. E mi è sembrato che i votanti quasi fossero mercanti in fiera. Anche quelli che Augusto Barbera non hanno votato. E tutto questo mi è sembrato uno scandalo di nuovo inferto alla cultura giuridica. L’ignoranza del diritto nei parlamentari, a eccezione di pochi, mi sembra che domini.
C’è la parvenza della violazione dell’art. 2 della Costituzione in questa troppo lunga lentezza del Parlamento? E nel Governo per Costituzione parlamentare? La «consuetudine costituzionale» c’è se non vìola alcuna norma della Costituzione. Ma qui si tratterebbe di una «desuetudine costituzionale». Che impensabile è come legittima.